Si rende noto a genitori ed alunni che, ai sensi dell’art.14 comma 7 del d.p.r.122 del 22-06-2009, a decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di  procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva. E’possibile sul POF dell’istituto visionare i dati relativi al suddetto monte ore.

Si informa, inoltre, che è data facoltà, come da C.M. n 20 del 04/03/2011, al collegio dei docenti deliberare circa le deroghe in oggetto. Pertanto in seduta del 27/09/2013 il collegio ha deliberato le seguenti deroghe:

  1. partecipazione a gare sportive ufficiali
  2. partecipazione a competizioni ufficiali attestate da ente istituzionale di riferimento
  3. partecipazione ad attività sportive che implicano più giorni di assenza debitamente documentate (es. ritiro per partita di calcio)
  4. gravi patologie documentate o terapia da svolgere documentate con certificazione ospedaliera
  5. gravi infortuni documentati da referto ospedaliero
  6. gravi eventi luttuosi familiari o gravi eventi familiari.

Si precisa che relativamente  agli eventi suddetti sarà cura dei genitori comunicare tempestivamente alla istituzione scolastica l’accaduto fornendo la dovuta certificazione o documentazione prevista.